giovedì 16 ottobre 2014

Paga e TASI

Credo che sia un parto del governo Letta del dicembre 2013, questa tanto temuta ed odiata tassa:


la TASI
tassa sui servizi indivisibili


E' arrivata ieri e sarebbe da pagare oggi, ma ho sentito che ci sarebbe concessa la benevolenza di poterla pagare entro il 21 (però verificate).


In tanti pensano che abbia sostituito l'IMU, ma credo proprio che così non sia, è una tassa aggiuntiva che con l'IMU nulla ha a che spartire se non la data della seconda rata da versare. (verificate anche questo però)



Chi non l'ha ricevuta, è pregato di recarsi in Comune per sistemare il tutto (a Pedemonte però, perchè è là l'Ufficio Tributi). 


Non so come mai si sia potuta distribuire solo il giorno prima, verremo a saperlo.

Credo che questa nuova tassa, che ha come principio attivo il glicerolo, sia veramente pesante da digerire per tutti, (pare che per circa 100 mq. di una normale casa/appartamento la cifra si aggiri intorno ai 150/200€), ma sto anche pensando a quel povero pensionato/a con la minima di pensione e con una casa di proprietà, costruita con sacrifici, con quali difficoltà riuscirà a pagarla.


Per altre osservazioni lascio spazio ai lettori.
Carla


Cos'è la TASI?

Tasi è l'acronimo di Tassa sui Servizi Indivisibili, la nuova imposta comunale istituita dalla legge di stabilità 2014. Essa riguarda i servizi comunali rivolti alla collettività, come ad esempio la manutenzione stradale o l’illuminazione comunale.
La grande novità della Tasi è che il soggetto passivo non è solo il proprietario a qualsiasi titolo dei fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, le aree scoperte e le aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti, ma anche l'affittuario. La legge infatti stabilice che nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L'occupante però verserà solo una parte del totale compresa fra il 10% ed il 30% secondo quanto stabilito dal Comune nel regolamento della Tasi.

Chi paga la Tasi?

La Tasi è pagata da chi possiede o detiene a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.;
In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
In caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto ( per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna).
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tasi è dovuta soltano dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commeciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tasi dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Esentati dalla Tasi

Sono esentati dal versamento della Tasi gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.
In pratica sono escluse dal pagamento della tassa sui servizi indivisibili oltre gli immobili appartenenti agli Enti Locali, ai consorzi fra detti enti e gli enti del servizio sanitario nazionale anche i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9, i fabbricati con destinazione ad usi culturali, i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, i fabbricati di proprietà dellaSantasede indicati negli artt 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali, i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati al fine di essere destinati ad attività assistenziali e gli immobili utilizzati da enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali ecc… Relativamente quest'ultima fattispecie, la norma precisa che l'esenzione spetta limitatamente alle parti dell'immobile utilizzato per le predette attività, secondo quanto previsto dall'art. 91-bis del dl 1/2012.

Esclusione dalla TASI

Sono escluse dalla Tasi tutti gli immobili che non siano fabbricati o aree edificabili (quindi ad esempio non si paga sui Terreni Agricoli, Terreni Agricoli con requisito di previdenza agricola e sui Terreni Incolti).
Il Comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo
La Tasi non è dovuta in relazione alla quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato il recupero.

Base Imponibile TASI

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (Imu) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214.

Quali sono i servizi indivisibili?

La legge 147/2013 prevede che il regolamento comunale dovrà individuare i servizi indivisibili, dando indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta.
I servizi indivisibili sono le attività dei Comuni che non vengono offerte ”a domanda individuale”, come è dato per esempio nel caso degli asili nido o del trasporto scolastico. Si tratta, quindi, di una serie di servizi molto ampia, come per esempio l'illuminazione pubblica,la sicurezza, l'anagrafe, la manutenzione delle strade e tanti altri ancora.

Aliquota TASI

I Comuni con propria delibera stabiliscono l'aliquota della TASI che può variare, sulle prime case, dall' 1 per mille fino al 2,5 per mille (eventualmente si può arrivare fino al 3,3 per mille se si considera il possibile addizionale dello 0,8 per mille previsto dalla LEGGE 2 maggio 2014, n. 68 per introdurre delle detrazioni).
Per gli altri immobili, invece, è da tenere in considerazione la somma delle aliquote TASI e IMU, che insieme potranno raggiungere al massimo il valore del 10,6 per mille (eventualmente si può deliberare fino all'11,4 per mille se se si considera il possibile addizionale dello 0,8 per mille previsto dalla LEGGE 2 maggio 2014, n. 68 per introdurre delle detrazioni)
Con il decreto legge 6 marzo 2014 n.16, convertito nella LEGGE 2 maggio 2014, n. 68 riguardante: ”Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonche' misure volte a garantire la funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. (Gazzetta n. 102 del 5 maggio 2014) sono state introdotte delle verazioni alle aliquote prevista dalla Legge di Stabilità 2014. Si è infatti consentita la possibilità per le amministrazioni comunali di poter delibere un incremento dello 0,8 per mille complessivo dei limiti di aliquota se la maggiore imposta è destinata a finanziare detrazioni d’imposta o altre misure a favore dell’abitazione principale ed unità equiparate, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.
Se per il 2014 i Comuni non emaneranno il regolamento su aliquote, detrazioni ed esenzioni della Tasi entro il 31 maggio 2014 gli acconti dovuti per gli immobili diversi dall'abitazione principale saranno calcolati sulla base dell'aliquota dell'1 per mille.
Fabbricati rurali strumentali: l'aliquota massima della Tasi non può eccedere l'1 per mille.

Errori nel versamento da parte dei contribuenti

Secondo l'articolo 1, comma 4, del dl sulla finanza locale (16/2014), nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.Il contribuente non può in nessun caso essere sanzionato.

Tempi e modalità pagamento TASI

Secondo la LEGGE 2 maggio 2014, n. 68 il versamento della TASI e' effettuato nelle date del 16 giungo e del 16 dicembre di ogni anno. E' consentito il pagamento della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
Per il primo anno di applicazione della TASI (il 2014): Nei Comuni che hanno deliberato entro il 23 maggio 2014 l'acconto si paga entro il 16 giugno.
Proroga pagamento TASI a settembre per i Comuni in ritardo con la delibera, Comunicato del MEF: ”Dopo aver incontrato l'Anci, per venire incontro da un lato alle esigenze determinate dal rinnovo dei consigli comunali, e dall'altro all'esigenza di garantire ai contribuenti certezza sugli adempimenti fiscali, il Governo ha deciso che nei Comuni che entro il 23 maggio non avranno deliberato le aliquote la scadenza per il pagamento della prima rata della Tasi è prorogata da giugno a settembre
Proroga ad ottobre 2014: Il cosiddetto decreto-ponte ha ufficialmente prorogato il pagamento della prima rata Tasi al 16 ottobre in quei Comuni dove non sono state deliberate le aliquote entro il 23 maggio: questa data però riguarda solo i Comuni che delibereranno entro il 10 settembre. Per chi ritarderà ulteriormente, invece, si profila il versamento al 16 dicembre con aliquota base all'1 per mille.
Il versamento deve essere effettuato solo con F24 e bollettino postale centralizzato. Non è possibile pagare la TASI attraverso i sistemi elettronici offerti da banche e poste.

Codici tributo TASI

I codici tributo F24 riservati alla Tasi sono:
  • “3958” – Tasi, abitazione principale e relative pertinenze
  • “3959” – Tasi, fabbricati rurali ad uso strumentale
  • “3960” – Tasi, aree fabbricabili
  • “3961” – Tasi, altri fabbricati
  • “3962” – Tasi, interessi
  • “3963” – Tasi, sanzioni
Per poter consultare i nuovo codici tributo per il versamento della TASI con il modello F24EP, o per poter consultare le risoluzioni emanate dall'Agenzia delle entrate, vai sul loro sito istituzionale o su riscotel.it

Decreto Legge 9 giugno 2014, n°88

Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il testo integrale del nuovo D.Lg. 88 del 9 giugno 2014 : Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI per l'anno 2014. (14G00100) (GU Serie Generale n.132 del 10-6-2014. Per poter consultare il testo completo:

47 commenti:

  1. Anonymous16 ottobre 2014 12:38

    BRONTOLO per le tasse: Arsiero-Pedemonte-Lastebasse aliquota TASI 1,5 IMU 0,76 VALDASTICO TASI 2,5 IMU 0,81
    VERGOGNEVE

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  2. vecchio emigrante16 ottobre 2014 13:00

    Arrivata la TASI anche per noi. Forse sarà presto il momento per i vecchi emigranti, e discendenti, di vendere le case ? (se si vendono, e se non si vendono, resteranno chiuse)

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  3. Odette16 ottobre 2014 14:34

    TASI : Anch'io ricevuto oggi nuova tassa. Avevo capito che per 2014, o si paga l'IMU o si paga la TASI. Poi in 2015 cambia. Io ho pagato l'IMU come seconda casa essendo all'estero; devo pagare anche la TASI ? Qualcuno puo' spiegarmi e spiegare, forse anche agli emigrati Italiani all'estero.

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    1. MADAME ODETTE lei certe volte mi sembra gia al futuro ;certe altre mi sembra indietro tre carri di fieno. A luglio lei era in VALLE e poco avrebbe speso nel recarsi all'ufficio tributi del comune per ricevere delucidazioni sulla sua posizione oppure visto che e' cosi ' esperta a smanettare poteva andare a leggersi le delibere sul sito.Detto questo e' ora che la finite con "I POVERI EMIGRANTI;I VECCHI EMIGRANTI ;L'ESTERO ; LA FRANCIA e via co sta musica non e' che vivete in GUINEA BISSAU(con tutto rispetto) oppure appartenete ad una categoria protetta quindi e' innutile che continuate a menarla con questa storia .

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    2. ?????? Walter, mi potrà spiegare le sue ultime 4 frasi con tutta la pazienza ed il rispetto che deve, ad una "povera e vecchia figlia di emigrato all'estero, in Francia, che è indietro tre carri di fieno" ?
      A luglio ero in Valle, ma la tassa TASI non era ancora un problema per me. Non penso(e non pretendo) essere una categoria protetta, neppure gli emigranti che vedo qui, lo pensano quando mi dicono che le tasse sono troppo aumentate nel Comune di Valdastico, per loro.
      Dunque lei mi da questo consiglio (o è un ordine?) : Paga e Tasi.
      Ognuno si farà la sua idea. Penso che il dibattito continuerà anche senza me.

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    3. Caro "WALTER" , a me pare che l'Italia si sia risollevata anche grazie alle rimesse degli emigranti, ai quali vanno tributati, quanto meno, un pochino di riconoscenza e rispetto; hanno contribuito spesso al sopravvivere di quelli che son rimasti. E se allora son servite le rimesse degli emigranti, ora sembra che debbano servire le rimesse dei discendenti loro; e li si tartassa andando a prelevare in tutto il mondo dalle loro tasche, gravandoli di tassa rifiuti per i rifiuti che non portano, gravandoli di IMU-TASI maggiorate perché residenti all'estero, equiparandoli ai
      benestanti dalle seconde-terze case, quando invece dovremmo ringraziarli per la affezione che dimostrano e le manutenzioni al patrimonio edilizio, che è un bene storico fra l'altro.
      Magari potessero contribuire anche alle manutenzioni dei coltivi e dei boschi, delle nore cadenti, dei sentieri che si perdono. Invece che ringraziarli, li bastoniamo?

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    4. ah geo geo geo ah geo geo geo ah
      geo....a?

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    5. Caro "Stronzo" gli emigranti vengono tassati allo stesso modo dei residenti, non mi sembra che la TASI abbia aliquote diverse se non che per i fabbricati di categoria D.
      Per loro è una casa per le vacanze e se anche i residenti ne posseggono una al mare o in montagna pensi che non paghino le tasse? Che differenza c'è?

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    6. Rispondo a tutti due :io mi riferivo al fatto di informarsi e di andare a vedere le delibere ,era risaputo che IMU e TASI erano due cose diverse e la scadenza era fissata per il16-10.Tutto qui come avete visto non ho toccato altri temi (aliquote maggiorazioni o altro).Con l'altra osservazione volevo dire che con INTERNET le distanze sono uguali per tutti,Possiamo con un clic informarsi su tutto cio' che ci interessa e ci riguarda(tasse comprese).

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    7. Hai ragione Walter anche molti "poveri residenti" sono ricorsi a INTERNET sia per le aliquote che per il calcolo

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    8. Quanti "poveri residenti" possiedono internet nella Val d'Astico? Ridiscendete su terra giovanotti!

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    9. Per gli emigranti residenti all'estero e quindi iscritti all' AIRE dal 2015 un solo immobile posseduto in Italia sara' considerato come abitazione principale.
      Non dovra' quindi essere pagata l' IMU, TASI e TARES saranno invece dovute.
      Lo prevede l'articolo 9-bis della legge 23 maggio 2014, n° 80.

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  4. Oltre alle aliquote vergognose applicate sulle nostre case,c'è anche da sottolineare il fatto che la lettera di pagamento è stata consegnata solo due giorni prima della scadenza e per peggiorare ulteriormente la situazione non sono state consegnate a tutti!!!!a chi non è arrivata dovrà andare in municipio a pedemonte a richiederla per poi pagarla entro oggi!!!!!!!!é una cosa vergognosa...!!!

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    1. L'avviso è arrivato il giorno della scadenza in Francia.
      7 anni fà non c'era avviso per l'IMU, poi ricevevi, sorpreso, una multa perchè non avevi pagato la tassa!
      Per paragonare, è utile conoscere il funzionamento negli altri stati d'Europa. Per esempio, in Francia, l'avviso di pagamento arriva un mese e mezzo prima della scadenza. Il cittadino ha il tempo di organizzarsi per pagare.
      Complimenti all'ENEL, pure all'AVS. Inviàno un messaggio/internet per avvertire il cliente che la bolletta è emessa e che puoi prenderne conoscenza. Poi qualche giorni prima della scadenza, piccolo richiamo. Infine, ti inviano un messaggio per dire che il pagamento è arrivato e ti ringraziano.

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    2. Ma siete sicuri che quelli che non hanno ricevuto l'avviso devono anche loro pagare ? Forse non sono tassati.

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    3. Non sono tassati solo i poveri emigranti che risiedono sulla Luna...

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    4. Anonimo delle 12:23 : Non c'è peggiore sordo di chi non vuol sentire. Se dici ad un Italiano all'estero che ha già pagato più di 800 euro per l'IMU per una casa di poco valore,(+ 250 euro per la TARI), che dovrà addirittùra aggiungere più di 250 euro di TASI, mentre tanti residenti non sono soggetti all'IMU, puoi capire il malcontento. Certi sono impiegati, operai e non avrebbero i soldi per comprare una casa di vacanze al mare, e ancor meno sulla luna.
      La vedi la differenza adesso? Non rifiuta di pagare le tasse!

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    5. E tu pensa ad un "povero residente" operaio, impiegato che ha ereditato la vecchia casa paterna e non riesce né affittarla né venderla, pensi sia contento di pagare IMU-TARI-TASI ? Non può rifiutare e PAGA! Siamo tutti sulla stessa barca caro anonimo delle 14:12

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    6. Quanti siete in questo caso a Valdastico ?

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    7. anonimo residente delle 23:01 Salvo errore di comprensione,, per non pagare tasse sulla tua casa non occupata, e non arredatta, l’unica soluzione non è chiudere anche le utenze di gas, luce e acqua? Almeno è cosi che ho sentito dire. Se è vero hai questa soluzione, te che sei vicino.

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    8. No caro hai la riduzione del 50 % ma solo se dichiarata inagibile dal municipio (gravi danni alla struttura, tetto ecc.) e a Valdastico ci sono più case disabitate che abitate ma si paga ugualmente.

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    9. Divergenza (?) del Comune di Valdastico con il regolamento che dice :
      "Il prototipo di regolamento, messo a punto dal gruppo di lavoro costituito presso il Ministero Economia e Finanze, nell’ambito del programma operativo “Governance e azioni di sistema”, prevede, però, che non sono soggetti al tributo le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili, suppellettili e sprovviste di contratti attivi di forniture dei servizi pubblici a rete.
      Dalla lettura della disposizione regolamentare, autorevolmente suggerita ai Comuni, sembra che si possa non tenere conto della differenza, costruita dalla giurisprudenza, tra “oggettivamente inutilizzabile” e “soggettivamente inutilizzato”. Sarebbe sufficiente che le unità immobiliari siano contemporaneamente prive di arredi e sprovviste di servizi pubblici a rete."

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  5. Vorrei sapere dall'amministazione attuale cosa hanno di diverso quei cittadini che non si sono visti recapitare a casa la Tasi ,ma che devono recarsi nel comune di Pedemonte con mezzi propri per ritrarla???non facciamo parte dello stesso comune??non abbiamo gli stessi diritti???Vergognatevi e pensare che vi avevo votati...Delusa al massimo per non dire SCHIFATA

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    1. anche io li ho votati ma me ne sono amaramente pentito>!fino adesso si sono fatti solo i loro comodi ,alzato le tasse e sono anche favorevoli al calcificio..... tutto il contrario delle belle promesse fatte in campagna elettorale!

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    2. Capito che errore abbiamo fatto?

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    3. ma la colpa de questo è dei dipendenti però

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    4. OE' servellon ma ti cossa volarissitu dire??? in tela vita cossa ghetu fato sempre el dirigente!! situ nato co la laurea in medo alle c.....e va' la' fame un piassere va in leto che par ti xe massa tardi

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    5. @no se pol tasere..porta rispetto prima de tutto..e se non te voi portarlo almeno fallo senza anonimo che ne parliamo..

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    6. Anche tu verso i dipendenti. Grazie

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  6. Li ghemo votà, gli esperti e baldi giovani: hanno sgravato i loro capannoni, e caricato gli altri fabbricati. Per fortuna che il "sindaco" nuovo ha rinunciato alla indennità... ecco, facciamogli i conti in tasca, prima di dire che bravo...
    che poi la faccenda calcificio abbia contropartita?

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    1. Molto deludente, fino ad oggi, questa esperienza di giovani al governo! Ma pensandoci bene, quale esperienza avevano prima? NOI, siamo stati noi a sbagliarsi. Meditiamo, per una prossima volta.

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    2. Tutti la prima volta non hanno esperienza, nessuno nasce sindaco o consigliere

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    3. Per un sindaco senza esperienza di sindaco importa la squadra, e se una parte di questa squadra è pure senza esperienza di consigliere, conta il maestro o maestri.

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    4. In un comune c'è il responsabile dell'Economato, dell'area tecnica, del Ufficio tributi/commercio, dell'Anagrafe ed un Segretario. Ognuno di loro deve svolgere il proprio compito diligentemente. Il Sindaco e Consiglieri possono anche non avere esperienza ed è per questo che esistono queste responsabilità dei vari addetti. Possiamo pure dire che per quanto riguarda il pagamento della TASI il responsabile dell'Ufficio tributi non ha svolto il suo compito come avrebbe dovuto.

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  7. Qualche euro manca ad arrivare a 200, questa la mia TASI. Grazie governo ladro continua così, vedrai che ripresa! Una tassa per l'illuminazione, per la pulizia delle strade, per la sicurezza ecc. Chi mi dice cosa vuol dire quell'eccetera? Caro Sindaco io la pago col mio comodo e non me ne vergogno.

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  8. Desso go capìo gnente di quanto devo pagare. Il comune ha deliberato riduzioni/esenzioni per le case degli emigranti? mi par di aver capito di no, altrimenti avrebbero battuto la grancassa quei signori là, che hanno pensato a sgravare se stessi!

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  9. Grazie Carla per tutte le informazioni che dai.

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  10. EOLO il Dio dei venti dei fumi e dei denari16 ottobre 2014 alle ore 20:22


    Quanto bravo è stato il commento dell'uccello padulo che aveva previsto un imminente volo del RAPACE è arrivato per tramite della nuova tassa!, l'altezza del volo è perfetta sulle SECONDE case specialmente dei poveri emigranti
    ( ora non vi fanno più nemmeno uno straccio di monumento) Però il PADULO non può volare a quota Cappannoni Industriali anche se ne possiedi 3 o 4 infatti per delibera dei nostri diligenti amministratori attorno ai capannoni industriali son piazzate le batterie (parametri in RIBASSO ) che vietano al Rapace di intervenire:
    Bravi!, Bravi! Ora rifilateci pure l'olio Pesante non berremo tutto anche le vostre Palle:DIMISSIOINI

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  11. Che un'avviso di pagamento arrivi il giorno prima della scadenza , è quello che oltre alla cifra da pagare, ha fatto imbestialire molti e a ragione! Io pagherò fra una settimana, la prossima volta che si diano da fare in tempo!

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    1. Le tasse vanno pagate esattamente entro il giorno di scadenza.altrimenti si paga il ritardo,salvo proroghe.

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    2. In questo caso, Capo, dovrài inventare l'orologio che torna indietro nel tempo.

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  12. E chi non ha ricevuto niente?non è la prima volta che succede.Certo che aliquote alte come Valdastico neanche Asiago!Comunque ci siamo arrangiati fare i conti.Complimenti,siete stati proprio bravi,ma non vi vergognate,e pensare che i miei parenti vi hanno anche votato!

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  13. Rispondo a Spintun'ocio16 ottobre 2014 16:28
    Il Sindaco non ha rinunciato al suo stipendio, perché la voce di spesa nel Bilancio c'è (sono andato a vederlo nel Bilancio messo on line sul sito del Comune di Valdastico)
    Dopo se Lui dice che lo da in beneficenza è per farsi bello, però ripeto, per le casse del Comune di Valdastico il Suo stipendio è una spesa!!!!

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    1. Mi no me piace i ladri, che roba in varie forme, capiscimiammè... specie quili che roba la fiducia, che soto ci son sempre i sghei... ti digono una roba e ne fano una antra, è un moda de rubbare sotocoverta, sotoacua, capiscimiammè...

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    2. El ga rinuncià ma er li ga recuperà in freta con la TASI Complimenti!

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    3. no carro, se legi tutto quelllo che dicce ore 11.00 i suoi sghhei sono nelle speze del commune, lora lo paggo anche me, ma lu paga di manco le sue tasse, na forma anche lei di furbeggiare prendendo per li cabasisi di montealbano altro che formaio grana, questa forma!

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  14. Ci rendiamo conto di come siamo messi?Di tutte le promesse fatte in campagna elettorale l'unica cosa che hanno saputo fare è aumentare le tasse e praticamente essere d'accordo con Fassa (naturalmente stando ben attenti a non ammetterlo dicendo che per ora non prendono posizioni).Abbiamo venduto la valle per due "groste de formaio" bella cosa il cambiamento da tanti voluto........

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