Molti cittadini trovano nelle loro cassette postali lettere di tecnici specializzati che invitano a fare il controllo delle caldaie una volta l’anno, asserendo che ciò debba essere fatto per legge per non incappare in spiacevoli sanzioni, ma non è proprio così.
Al fine di chiarire la periodicità dei controlli da effettuare
previsti, citiamo la legge 74 dell’aprile 2013 (GU n.149 del
27-6-2013), che indica chiaramente che la frequenza della manutenzione dipende da quanto disposto dal fabbricante, così come negli altri paesi europei.
Riportiamo di seguito la legge in questione:
Le operazioni di controllo ed eventuale
manutenzione dell’impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai
sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico22 gennaio 2008,
n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicita’ contenute
nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili
dall’impresa installatrice dell’impianto ai sensi della normativa
vigente.Qualora l’impresa installatrice non abbia fornito
proprie istruzioni specifiche, o queste non siano piu’ disponibili, le
operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei
dispositivi facenti parte dell’impianto termico devono essere eseguite
conformemente alle prescrizioni e con la periodicita’ contenute nelle
istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal
fabbricante ai sensi della normativa vigente.
In pratica la legge prevede che i controlli possono essere
eseguiti solo da ditte abilitate, e che bisogna rispettare la cadenza
indicata nelle istruzioni tecniche rese disponibili dall’impresa
installatrice dell’impianto, oppure, qualora non ci fossero, bisogna
prendere riferimento dalle istruzioni della caldaia fornite dal
fabbricante, le quali di solito prevedono al massimo un
controllo ogni 2 anni, e in molti casi anche dopo 4 anni, in base al
combustibile della caldaia (solido o liquido) e alla sua potenza.
Diverso
è il discorso per la cadenza dei controlli di efficienza energetica
(controllo fumi). In questo caso dobbiamo fare riferimento all’Art. 8 “Controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici”.
In base alla normativa, per impianti di potenza compresa fra 10 e 100
kiloWatt, nei quali rientrano tutti quelli domestici, compresi quelli
di piccoli condomini, i controlli devono essere effettuati ogni 2 anni
se l’impianto è alimentato a combustibile liquido o solido e ogni 4 anni
per se alimentato a gas, metano o GPL. Invece per gli impianti di
potenza pari o superiore a 100 kW i tempi sono rispettivamente
dimezzati.
Attenzione dunque ai tecnici “furbetti” che spesso,
continuano a sostenere per i loro interessi, l’obbligo del controllo
e/o della manutenzione ogni anno e il controllo combustione (fumi) ogni
due anni.
web
(voi verificate sempre la veridicità della notizia)
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(voi verificate sempre la veridicità della notizia)
Nel libretto di Impianto si trova scritto con quale frequenza si devono fare manutenzione (annuale se la caldaia è datata, consiglio spassionato) ed il controllo fumi e prestazione energetica (in genere biennale, si sta parlando di caldaie da appartamento, non di impianti centralizzati, dove generalmente è compito dell'amministratore seguire il problema). E' interesse di chi paga le bollette che lo stato dell'impianto, e della caldaia, siano sempre sotto controllo. Salute e portafoglio...
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